Art. 2

Miscele di sementi per la preservazione

In vigore dal 30 ago 2010
Miscele di sementi per la preservazione 1.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi di vari generi, specie e se del caso sottospecie destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e di piante non foraggere ai sensi di tale direttiva. Le miscele di cui sopra sono designate nel seguito «miscele di sementi per la preservazione». 2.   Se una miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE. 3.   Salvo diversa disposizione della presente direttiva, si applica la direttiva 66/401/CEE.
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