Art. 3

In vigore dal 20 ago 2010
1.   A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 gennaio 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il proesadione. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il proesadione, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto, se del caso, di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al proesadione nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia ancora conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e di cui almeno una iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme ai requisiti dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al proesadione nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015 ovvero entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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