Art. 3

In vigore dal 11 ago 2010
1.   Dalla data di entrata in vigore, riguardo ai veicoli conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive: a) non rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure b) non vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio del veicolo in questione. 2.   A partire da un anno dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive: a) rifiutano il rilascio dell’omologazione CE; e b) possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale. 3.   A partire da due anni dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive: a) cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva; e b) possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli.
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