Art. 3
In vigore dal 11 ago 2010
1. Dalla data di entrata in vigore, riguardo ai veicoli conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
non rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure
b)
non vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio del veicolo in questione.
2. A partire da un anno dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
rifiutano il rilascio dell’omologazione CE; e
b)
possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.
3. A partire da due anni dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva; e
b)
possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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