Art. 5
Azione positiva
In vigore dal 7 lug 2010
Azione positiva
Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, volte, ad esempio, a promuovere le iniziative imprenditoriali delle donne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:41:oj#art-5