Art. 17
Relazioni
In vigore dal 7 lug 2010
Relazioni
1. Entro il 27 agosto 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari.
2. Entro il 27 agosto 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni.
Per le relazioni degli Stati membri sono adottati orientamenti secondo la procedura consultativa di cui all’, paragrafo 2.
3. Successivamente alla relazione iniziale, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sui progressi compiuti nella diffusione delle azioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di un’analisi del funzionamento e dell’attuazione, comprese le risorse finanziarie utilizzate e necessarie degli articoli da 5 a 11 e dell’ e valuta la necessità di apportare eventuali modifiche alla presente direttiva.
5. Secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari.
Storico versioni
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