Art. 10

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l’utilizzo delle informazioni

In vigore dal 7 lug 2010
Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l’utilizzo delle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE. 2.   In particolare, gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire la tutela della vita privata, nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS è incoraggiato, se del caso, l’utilizzo di dati anonimi. Fatta salva la direttiva 95/46/CE, i dati personali sono trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. 4.   Riguardo all’applicazione della direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto attiene alle categorie particolari di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le disposizioni relative al consenso per il trattamento di tali dati personali. 5.   Si applica la direttiva 2003/98/CE.
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