Art. 25

Scelta della legge applicabile

In vigore dal 1 lug 2010
Scelta della legge applicabile 1.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno concluso un accordo a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder preveda che la legge dello Stato membro che si applica a tale accordo conformemente all’ della presente direttiva si applichi anche all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due depositari e che entrambi i depositari convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro. 2.   Gli Stati membri assicurano che quando l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master è stato sostituito da norme interne di comportamento conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder stabilisca che la legge che si applica all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due depositari sia o quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o, se diversa, quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master, e che entrambi i depositari convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge si applica all’accordo per lo scambio di informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:44:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scelta della legge applicabile (Art. 25 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo