Art. 22

Domanda di approvazione

In vigore dal 1 lug 2010
Domanda di approvazione 1.   Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder presenti alle sue autorità competenti, entro un mese dalla data alla quale esso ha ricevuto le informazioni relative al progetto di fusione o divisione conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, quanto segue: a) quando l’OICVM feeder intende continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master: i) la relativa domanda di approvazione; ii) se applicabile, la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo; iii) se applicabile, le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE; b) quando l’OICVM feeder intende diventare un OICVM feeder di un altro OICVM master derivante dalla proposta di fusione o divisione dell’OICVM master o quando l’OICVM feeder intende investire almeno l’85 % delle sue attività in quote di un altro OICVM master non derivante dalla fusione o divisione: i) la domanda di approvazione di tale investimento; ii) la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo; iii) le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE; iv) gli altri documenti richiesti a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE; c) quando l’OICVM feeder intende convertirsi in un OICVM che non è un OICVM feeder conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE: i) la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo; ii) le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE; d) quando l’OICVM feeder intende essere liquidato, una notifica di tale intenzione. 2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a), e b), occorre tenere presente quanto segue: L’espressione «continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master» fa riferimento ai casi in cui: a) l’OICVM master è l’OICVM ricevente in una proposta di fusione; b) l’OICVM master continua ad esistere senza modifiche sostanziali come uno degli OICVM risultanti dalla proposta di divisione. L’espressione «diventare un OICVM feeder di un altro OICVM master derivante dalla proposta di fusione o divisione dell’OICVM master» fa riferimento ai casi in cui: a) l’OICVM master è l’OICVM oggetto di fusione e, a causa della fusione, l’OICVM feeder diventa un detentore di quote dell’OICVM ricevente; b) l’OICVM feeder diventa un detentore di quote di un OICVM risultante da una divisione che è sostanzialmente diverso dall’OICVM master. 3.   In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui l’OICVM master ha fornito le informazioni di cui all’articolo 43 della direttiva 2009/65/CE, o informazioni comparabili, all’OICVM feeder oltre quattro mesi prima della data di efficacia proposta, l’OICVM feeder presenta alle sue autorità competenti la sua domanda o notifica conformemente ad una delle lettere da a) a d), del paragrafo 1 del presente articolo al più tardi tre mesi prima della data proposta per l’efficacia della fusione o divisione dell’OICVM master. 4.   L’OICVM feeder informa, senza ritardi indebiti, i detentori delle sue quote e l’OICVM master della sua intenzione di essere liquidato.
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