Art. 15

Conflitti di interesse

In vigore dal 1 lug 2010
Conflitti di interesse Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano misure appropriate per attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’OICVM feeder e l’OICVM master, o tra l’OICVM feeder e altri detentori di quote dell’OICVM master, nella misura in cui essi non siano sufficientemente regolati dalle misure applicate dalla società di gestione per soddisfare i requisiti dell’, paragrafo 1, lettera b), e dell’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE e del capo III della direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (5).
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Conflitti di interesse (Art. 15 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo