Art. 3

In vigore dal 28 giu 2010
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione relativa al FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2012; oppure b) nel caso di un prodotto contenente FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2012 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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