Art. 42
Attuazione
In vigore dal 16 giu 2010
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011, al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l’, paragrafo 2, lettera d), si applichi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, al più tardi.
4. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 siano applicate ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1o luglio 2013, al più tardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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