Art. 1

In vigore dal 1 giu 2010
La direttiva 2009/45/CE è modificata come segue: 1) all’, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c)   “codice per le unità veloci (HSC Code)”: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall’IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (International Code for Safety of High-Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell’IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate;»; 2) all’, lettera g), il punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) la loro velocità massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unità veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unità veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;»; 3) all’, paragrafo 2, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unità veloci (HSC) [risoluzione MSC 36(63) o MSC.97(73)] o ai natanti a sostentazione dinamica (DSC) [risoluzione A.373 (X)]»; 4) all’, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Per le unità veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unità veloci del 1994 o nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unità veloci del 2000»; 5) all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) si applicano le disposizioni per le apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21, capitolo V della convenzione SOLAS del 1974, nella sua versione aggiornata. Le apparecchiature di navigazione elencate all’allegato A punto 1 della direttiva 96/98/CE, e conformi alle disposizioni di quest’ultima, sono considerate conformi ai requisiti di omologazione di cui alla regola 18.1, capitolo V, della convenzione SOLAS del 1974.»; 6) all’articolo 6, paragrafo 4, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entità, alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti stabiliti delle regole X/2 e X/3 della convenzione SOLAS del 1974, a meno che: — la chiglia sia stata impostata o si trovasse a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998, e — la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998, e — siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373(X) dell’IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37(63) dell’IMO;»; 7) all’articolo 12, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Si seguono le procedure e orientamenti relativi alle ispezioni di controllo per il rilascio del certificato di sicurezza per navi da passeggeri, specificate nella risoluzione dell’IMO A.997(25), e successive modifiche, “Orientamenti per le ispezioni nell’ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007”, o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.»; 8) gli allegati da I a V della direttiva 2009/45/CE sono sostituiti dall’allegato della presente direttiva.
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Art. 1 Direttiva (UE) 2010/36 — Testo vigente | Portale Normativo