Art. 1

Oggetto

In vigore dal 19 mag 2010
Oggetto 1.   La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi. 2.   Le disposizioni della presente direttiva riguardano: a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di: i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento; d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; e g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. 3.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.
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