Art. 3

In vigore dal 18 mar 2010
1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come sostanza attiva entro il 31 gennaio 2011. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva riguardanti le sostanze penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della medesima. 2.   In deroga al paragrafo 1, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, elencate tutte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2010, gli Stati membri effettuano una nuova valutazione del prodotto secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della medesima direttiva e tenendo conto della parte B della voce nell’allegato I di detta direttiva riguardante penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Dopo aver constatato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2012; o b) nel caso di un prodotto contenente penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2012 o entro il termine, se posteriore, stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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