Art. 22
In vigore dal 10 mar 2010
La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a)
non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b)
non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
c)
non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d)
non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e)
non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;
f)
non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Storico versioni
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