Art. 22

In vigore dal 10 mar 2010
La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli; c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà; f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
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