Art. 16
In vigore dal 10 mar 2010
1. Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, tale proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’.
Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all’ per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione vigila sull’applicazione del presente articolo e dell’ conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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