Art. 3
In vigore dal 9 mar 2010
1. A decorrere dal 9 aprile 2011, gli Stati membri, per motivi inerenti ai dispositivi antispruzzi, non negano il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un veicolo e a un componente conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/226/CEE modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 9 aprile 2011, gli Stati membri, per motivi inerenti ai dispositivi antispruzzi, negano il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un veicolo e a un componente non conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/226/CEE modificata dalla presente direttiva.
3. Con riguardo alle domande di omologazione CE di un veicolo completo a norma della direttiva 2007/46/CE, i tipi di veicoli per i quali è stata rilasciata un'omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare le prescrizioni in merito a tali dispositivi contenute nella direttiva 91/226/CEE.
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