Art. 3

In vigore dal 3 mar 2010
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 novembre 2010 gli Stati membri modificano o revocano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti l’heptamaloxyloglucan, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente heptamaloxyloglucan come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione dell’heptamaloxyloglucan nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente heptamaloxyloglucan come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2011; oppure b) nel caso di un prodotto contenente heptamaloxyloglucan come sostanza attiva in combinazione con altre modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2011 oppure entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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