Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 feb 2010
Disposizioni transitorie Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che, a partire dal 1o novembre 2011, i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 208, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, modificata dalla presente direttiva, non siano immessi sul mercato da produttori dell'Unione o da importatori stabiliti nell'Unione. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che, a partire dal 1o novembre 2012, i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 208, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, modificata dalla presente direttiva, non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale nell'Unione.
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