Art. 2
In vigore dal 17 dic 2009
Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:161:oj#art-2