Art. 33

Relazioni

In vigore dal 26 nov 2009
Relazioni Gli Stati membri vigilano affinché i fornitori che operano sul loro territorio indichino, per ogni stagione di produzione, la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio. Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio sul loro territorio.
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