Art. 29
Chiusura degli imballaggi
In vigore dal 26 nov 2009
Chiusura degli imballaggi
1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari vengano commercializzate unicamente in imballaggi chiusi e sigillati.
2. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.
Storico versioni
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