Art. 1
In vigore dal 26 nov 2009
All', paragrafo 1, lettera g), della decisione 2000/29/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata.
Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse.
In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione.
Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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