Art. 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) La direttiva 2002/21/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.»; 2) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;» b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»; c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;» d) è inserita la lettera seguente: «d bis) “punto terminale di rete”, il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;» e) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) “risorse correlate”, servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;» f) è inserita la lettera seguente: «e bis) “servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;» g) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) “direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*1); (*1)   GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;" h) sono aggiunte le seguenti lettere: «q) “attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; r) “interferenza dannosa”, un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili; s) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’ hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell’ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell’esonero. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (*2). 3 ter.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. 3 quater.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali. (*2)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;" 4) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.»; 5) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall’autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tale compito. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.»; 6) gli sono sostituiti dai seguenti: « Meccanismo di consultazione e di trasparenza Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell’, paragrafo 9, e degli articoli 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale. Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell’articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all’, qualora un’autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che: a) rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e b) influenzi gli scambi tra Stati membri, essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato. 4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a: a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; oppure b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5; e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve. 5.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può: a) adottare una decisione con cui si richieda ad un’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o b) decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4. Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. 6.   Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’ e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3. 7.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. 8.   L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’, paragrafo 3, lettere a) e b). 9.   In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.»; 7) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 7 bis Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive 1.   Quando la misura prevista di cui all’, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 16, in combinato disposto con gli e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente. 3.   Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico. 4.   Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura. 5.   Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l’autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, può: a) formulare una raccomandazione in cui si invita l’autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine; b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1. 6.   Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’. 7.   L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata. 8.   L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. Articolo 7 ter Disposizioni di attuazione 1.   Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all’ che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»; 8) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»; b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità; b) garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;» c) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa; d) al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa; e) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»; f) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;» g) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;» h) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro: a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione; b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro; f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.»; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio 1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose. 2.   Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. 3.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo “Politica dello spettro radio” (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio” (*3), può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. 4.   Ove necessario per assicurare l’efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio. (*3)   GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.»;" 10) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica 1.   Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 2.   Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio). 3.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; c) assicurare la qualità tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4. 4.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale; c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure d) la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione. Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario. 5.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni. 6.   I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011. Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 9 bis. 7.   Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l’accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.»; 11) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 9 bis Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti 1.   Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all’autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4. Prima di adottare la sua decisione, l’autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni. 2.   Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d’uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011. 3.   Nell’applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza. 4.   Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni). Articolo 9 ter Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3. Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d’uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali. Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell’autorità nazionale competente. Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell’impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti d’uso delle radiofrequenze e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest’uso armonizzato. 3.   La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d’uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva. Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»; 12) l’articolo 10 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»; 13) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente: «— agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.»; 14) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica 1.   Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 2.   Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate. 5.   I provvedimenti adottati da un’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.»; 15) è inserito il seguente capitolo: «CAPITOLO III bis SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI Articolo 13 bis Sicurezza e integrità 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza. 2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l’integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. 3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all’autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi. Se del caso, l’autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). L’autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell’interesse pubblico. L’autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo. 4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3. Articolo 13 ter Attuazione e controllo 1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di: a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti. 4.   Queste disposizioni lasciano impregiudicato l’ della presente direttiva.»; 16) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”).»; 17) l’articolo 15 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (“la raccomandazione”). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli .»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adottare una decisione relativa all’individuazione dei mercati transnazionali secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»; 18) l’articolo 16 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. 2.   Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»; b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all’articolo 14 e l’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. 5.   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli . Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’: a) entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; b) entro due anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure c) entro due anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell’.»; 19) l’articolo 17 è così modificato: a) alla prima frase del paragrafo 1, la parola «norme» è sostituita dalle parole «norme non vincolanti»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»; d) al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»; e) è inserito il seguente paragrafo: «6 bis.   Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»; 20) l’articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c): «c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 21) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Procedure di armonizzazione 1.   Fatto salvo l’articolo 9 della presente direttiva e gli della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull’applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 8. 2.   Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione. 3.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni: a) l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 7 bis. In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente: — dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione, e — tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione; b) numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112. 4.   La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3. 5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.»; 22) all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.»; 23) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Risoluzione delle controversie transnazionali 1.   Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell’ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 8. Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito della composizione di una controversia sono conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari. Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia. Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC. 3.   Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all’articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC. 4.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»; 24) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Sanzioni Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011 e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»; 25) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 26) l’articolo 27 è soppresso; 27) l’allegato I è soppresso; 28) l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma. Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un’effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti: — scarsa elasticità della domanda, — analoghe quote di mercato, — forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione, — integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura, — mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente, — mancanza di potenziale concorrenza. Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.»
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