Art. 79

Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione

In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione. Qualsiasi ipotesi fatta dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rispetto alla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, comprese le estinzioni anticipate e i riscatti, è realistica e basata su informazioni attuali e credibili. Le ipotesi tengono conto, esplicitamente o implicitamente, dell’impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie potrebbero avere sull’esercizio di tali opzioni.
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Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione (Art. 79 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo