Art. 62

Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui all’ possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa in cui si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata adotti le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere, ad esempio, in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei direttori e degli amministratori o nella sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi. Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all’obbligo di notifica di cui all’. Qualora la partecipazione sia assunta nonostante l’opposizione delle autorità di vigilanza, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono: 1) la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto corrispondenti; o 2) la nullità o l’annullabilità dei voti espressi.
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Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza (Art. 62 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo