Art. 33
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
In vigore dal 25 nov 2009
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Ove un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine possano, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato, procedere direttamente, o tramite persone incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell’impresa.
Le autorità dello Stato membro ospitante interessato possono partecipare a tali verifiche.
Storico versioni
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