Art. 304
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
In vigore dal 25 nov 2009
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
1. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione vita che forniscono:
a)
attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali ai sensi dell’ della direttiva 2003/41/CE, o
b)
prestazioni pensionistiche pagate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano una deduzione fiscale autorizzata per i contraenti in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro che ha autorizzato l’impresa;
ove
i)
tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento;
ii)
le attività dell’impresa di cui alle lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente paragrafo, siano realizzate solo nello Stato membro in cui l’impresa è stata autorizzata; e
iii)
la durata media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall’impresa superi i dodici anni;
ad applicare un sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità, che è calibrato utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale per l’impresa interessata, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello previsto all’, se il metodo previsto al presente articolo non è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al punto i). Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità si tiene pienamente conto di tali attività e passività al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
Ferma restando l’approvazione delle autorità di vigilanza, il metodo esposto al primo comma è utilizzato unicamente se la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa interessata in relazione alla gestione delle attività e delle passività sono tali da assicurare, a titolo permanente, che essa è in grado di detenere investimenti in strumenti di capitale per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale per l’impresa interessata. L’impresa deve poter dimostrare all’autorità di vigilanza che il rispetto di tale condizione è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all’.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono tornare ad applicare il metodo di cui all’, salvo in casi debitamente giustificati e previa approvazione delle autorità di vigilanza.
2. Entro il 31 ottobre 2015, la Commissione trasmette al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e al Parlamento europeo una relazione sull’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate a norma del paragrafo 1, corredata, se del caso, di proposte adeguate. Detta relazione tratta in particolare gli effetti transnazionali del ricorso a tale metodo, nella prospettiva di evitare fenomeni di arbitraggio normativo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Storico versioni
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