Art. 303

Modifiche alla direttiva 2003/41/CE

In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche alla direttiva 2003/41/CE La direttiva 2003/41/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per calcolare l’importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli da 17 bis a 17 quinquies.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 17 bis Margine di solvibilità disponibile 1.   Ciascuno Stato membro impone ad ogni ente di cui all’, paragrafo 1, la cui sede si trova sul suo territorio, di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l’insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva. 2.   Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell’ente di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente: a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un ente che assuma la forma di un’impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell’impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: i) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell’impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell’impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall’impresa siano stati pagati; ii) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti all’impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e iii) le pertinenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii); b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni; c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli iscritti e dei beneficiari. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute direttamente dall’ente. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell’ente, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data; b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni: i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell’autorità competente; ii) il contratto di emissione deve dare all’ente la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; iii) i crediti del mutuante verso l’ente devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; iv) i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all’ente di proseguire le sue attività; e v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati. Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni: i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati; ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l’ente sottopone all’approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall’ente emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l’accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest’ultimo caso l’ente informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell’ente non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell’ente, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica. 4.   Su domanda, debitamente documentata, dell’ente all’autorità competente dello Stato membro di origine e con l’accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell’attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; c) la metà dell’aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. L’importo di cui alla lettera a) non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell’attività vita e regimi pensionistici professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell’importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell’attivo. 5.   La Commissione può adottare misure di attuazione in relazione ai paragrafi da 2 a 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21 ter. Articolo 17 ter Margine di solvibilità richiesto 1.   Fatto salvo l’articolo 17 quater, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte. 2.   Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti: a) il primo risultato: un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all’85 %, esistente nell’esercizio precedente tra l’importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l’importo lordo delle riserve matematiche; b) il secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall’ente moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l’esercizio precedente, tra l’importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell’ente, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l’importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione. Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %. 3.   Per le assicurazioni complementari di cui all’, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (*1), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli enti di cui all’articolo 17 quinquies. 4.   Per le operazioni di capitalizzazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a). 5.   Per le operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all’1 % delle attività. 6.   Per le assicurazioni coperte dall’, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE, collegate ai fondi di investimento e per le operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di: a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente assuma un rischio d’investimento; b) un valore corrispondente all’1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni; c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente pertinenti all’attività in questione, nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni; d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l’ente di assicurazione copra un rischio di mortalità. Articolo 17 ter Fondo di garanzia 1.   Gli Stati membri possono prevedere che un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all’articolo 17 ter costituisce il fondo di garanzia. Tale fondo è costituito dagli elementi di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, all’articolo 17 bis, paragrafo 4, lettera b). 2.   Il fondo di garanzia non è inferiore a 3 000 000 EUR. Ogni Stato membro può prevedere la riduzione del 25 % del fondo di garanzia minimo per le mutue e le imprese a forma mutualistica. Articolo 17 quinquies Margine di solvibilità richiesto ai fini dell’articolo 17 ter, paragrafo 3 1.   Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all’ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all’onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. 2.   L’ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4. 3.   La base dei premi è calcolata a partire dall’importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti. I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l’attività diretta nel corso dell’esercizio precedente sono cumulati. A tale risultato ottenuto si aggiunge l’importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell’esercizio precedente. Da tale risultato ottenuto si detrae l’importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell’esercizio precedente, nonché l’importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. L’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi. L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %. 4.   La base dei sinistri è calcolata come segue: gli importi dei sinistri pagati per l’attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari). A tale risultato si aggiunge l’importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell’esercizio precedente, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Da tale importo si detrae l’ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1. Dall’importo rimasto si detrae l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all’inizio del secondo esercizio finanziario precedente l’ultimo esercizio considerato, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Un terzo dell’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a35 000 000 EUR e la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi. L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %. 5.   Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell’esercizio precedente e l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all’inizio dell’esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno. (*1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.»;" 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 21 bis Revisione dell’importo del fondo di garanzia 1.   L’importo in euro di cui all’articolo 17 quater, paragrafo 2, è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo per l’insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat. Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l’importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2009 e la data di revisione e arrotondando tale importo ad un multiplo di 100 000 EUR. Se la variazione percentuale rispetto all’ultimo adeguamento è inferiore al 5 % non si opera alcun adeguamento. 2.   La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del riesame degli importi e dell’eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1. Articolo 21 ter Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. (*2)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.»."
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