Art. 212

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni 1.   Ai fini del presente titolo si intende per: a) «impresa partecipante», un’impresa madre o un’altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; b) «impresa partecipata», un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; c) «gruppo», un gruppo di imprese: i) costituito da un’impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l’impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; o ii) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che: — una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e — la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo; laddove l’impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie; d) «autorità di vigilanza del gruppo», l’autorità di vigilanza responsabile della vigilanza di gruppo, determinata conformemente all’; e) «collegio delle autorità di vigilanza», una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati; f) «società di partecipazione assicurativa», un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE e la cui attività principale consiste nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione; g) «società di partecipazione assicurativa mista», un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa. Le autorità di vigilanza considerano inoltre come impresa figlia ogni impresa sulla quale, a loro giudizio, un’impresa madre esercita effettivamente un’influenza dominante. Le autorità di vigilanza considerano inoltre come partecipazione, la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o capitale di un’impresa sulla quale, a loro giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa.
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Definizioni (Art. 212 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo