Art. 21

Condizioni di polizza e tariffe

In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni di polizza e tariffe 1.   Gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti o con le imprese cedenti o retrocedenti. Tuttavia, per l’assicurazione vita e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può richiedere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tale prescrizione non costituisce una condizione preventiva per l’autorizzazione di un’impresa di assicurazione vita. 2.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi. 3.   Gli Stati membri possono sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 dell’allegato I, parte A al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale e ad attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in tale ramo. 4.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l’approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi altro documento necessario all’esercizio normale della vigilanza.
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Condizioni di polizza e tariffe (Art. 21 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo