Art. 151

Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo

In vigore dal 25 nov 2009
Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.
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