Art. 121

Standard di qualità statistica

In vigore dal 25 nov 2009
Standard di qualità statistica 1.   Il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista ad esso sottesa, è conforme ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9. 2.   I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di giustificare alle autorità di vigilanza le ipotesi sottese al loro modello interno. 3.   I dati utilizzati per il modello interno sono accurati, completi e adeguati. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornano almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista. 4.   Non è prescritto alcun metodo particolare per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista. Indipendentemente dal metodo di calcolo scelto, la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare nel loro sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. I modelli interni coprono quanto meno i rischi di cui all’, paragrafo 4. 5.   Per quanto concerne gli effetti di diversificazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto nel loro modello interno delle dipendenze all’interno e tra le categorie di rischio, purché le autorità di vigilanza giudichino adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere pienamente conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio nel loro modello interno nella misura in cui tale modello rifletta adeguatamente il rischio di credito e altri rischi derivanti dall’uso delle tecniche di attenuazione del rischio. 7.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano accuratamente nei loro modelli interni i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano sostanziali. Esse valutano altresì i rischi connessi sia con le opzioni esistenti per i contraenti che con le opzioni contrattuali esistenti per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine tengono conto dell’impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull’esercizio di tali opzioni. 8.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto, nel loro modello interno, delle future misure di gestione che prevedono ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche. Nel caso di cui al primo comma, l’impresa interessata prende in considerazione i tempi necessari per l’attuazione di tali misure. 9.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto nel loro modello interno di tutti i pagamenti che prevedono di effettuare a favore di contraenti e beneficiari, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.
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Standard di qualità statistica (Art. 121 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo