Art. 118
Non conformità del modello interno
In vigore dal 25 nov 2009
Non conformità del modello interno
1. Se, dopo avere ricevuto l’approvazione delle autorità di vigilanza ad utilizzare un modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione cessano di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125, esse presentano senza indugio alle autorità di vigilanza un piano per il ripristino della conformità entro un periodo di tempo ragionevole o dimostrano che l’effetto della non conformità è irrilevante.
2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione non riescano ad attuare il piano di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2.
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