Art. 114
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
La Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono quanto segue:
1)
la procedura da seguire per l’approvazione di un modello interno;
2)
gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 per tenere conto dell’ambito di applicazione limitato del modello interno parziale.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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