Art. 2

In vigore dal 28 ott 2009
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno, al momento della loro pubblicazione ufficiale, un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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