Art. 1

Modifiche alla direttiva 2006/42/CE

In vigore dal 21 ott 2009
Modifiche alla direttiva 2006/42/CE La direttiva 2006/42/CE è così modificata: 1) all’, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: «m) “requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della presente direttiva e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.»; 3) all’articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altre parti interessate, indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.»; 4) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni o, qualora applicabile, dell’ambiente, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.»; 5) l’allegato I è così modificato: a) nei Principi generali, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.4.»; b) il capitolo 2 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l’applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).»; ii) è aggiunta la seguente sezione: «2.4.   MACCHINE PER L’APPLICAZIONE DI PESTICIDI 2.4.1.    Definizione Per “macchine per l’applicazione di pesticidi” s’intendono le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (*1). 2.4.2.    Considerazioni generali Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1. Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi. Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 2.4.3.    Comando e controllo Devono essere possibili, con facilità e accuratezza, il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi dalle postazioni operative. 2.4.4.    Riempimento e svuotamento Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni. 2.4.5.    Applicazione di pesticidi 2.4.5.1.   Tasso di applicazione Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione. 2.4.5.2.   Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 2.4.5.3.   Prove Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.4.5.1 e 2.4.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina. 2.4.5.4.   Dispersione durante la disattivazione Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi. 2.4.6.    Manutenzione 2.4.6.1.   Lavaggio Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell’ambiente. 2.4.6.2.   Riparazione Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell’ambiente. 2.4.7.    Ispezioni Deve essere possibile collegare con facilità alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse. 2.4.8.    Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente. 2.4.9.    Indicazione del pesticida in uso Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in uso. 2.4.10.    Istruzioni Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti: a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente; b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi; c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina; d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri; e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina; f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina; g) l’indicazione che l’operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.4.9; h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere; i) l’indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (*2); j) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento; k) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione. (*1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1." (*2)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.» "
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