Art. 8
Valutazione di conformità
In vigore dal 21 ott 2009
Valutazione di conformità
1. Prima di immettere sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e/o di mettere in servizio tale prodotto, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della presente direttiva e il sistema di gestione di cui all’allegato V della presente direttiva. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nell’allegato della decisione n. 768/2008/CE.
Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile non conformità di un prodotto, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.
Qualora un prodotto oggetto delle misure di esecuzione sia progettato da un’organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (23), e la funzione di progettazione sia inclusa nell’ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell’allegato V della presente direttiva.
Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un’organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell’allegato V.
3. Dopo aver immesso sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione o dopo averlo messo in servizio, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell’ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.
I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell’autorità competente di uno Stato membro.
4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione CE di conformità di cui all’ sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
Storico versioni
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