Art. 4

In vigore dal 19 ott 2009
1.   La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale. 2.   Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «valore fiscale», il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni; b) «elementi d’attivo e di passivo conferiti», gli elementi d’attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte. 3.   Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali. 4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta. 5.   Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.
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