Art. 2

In vigore dal 12 ott 2009
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 15 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’allegato della presente direttiva a partire dal 15 luglio 2010. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno, al momento della loro pubblicazione ufficiale, un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:130:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo