Art. 2

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

In vigore dal 16 set 2009
Modifiche della direttiva 2006/49/CE La direttiva 2006/49/CE è così modificata: 1) all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per “fondi propri di base” si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57 della direttiva 2006/48/CE.»; 2) l’articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfano i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 o 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 3) all’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 106, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva.»; 4) l’articolo 31 è così modificato: a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l’esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione; b) l’ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all’allegato VI di tale direttiva;» b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gli enti comunicano ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente.»; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.»; 5) all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un’altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l’esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.»; 6) all’articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   Alle imprese d’investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.»; 7) all’articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Le disposizioni dell’articolo 42 bis, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva.»; 8) all’articolo 45, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»; 9) all’articolo 47, la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010» e il riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato V della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII; 10) all’articolo 48, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:111:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo