Art. 8
Informazione dei lavoratori
In vigore dal 16 set 2009
Informazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l’ della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l’uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.
2. Le informazioni e le istruzioni per l’uso contenengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:
a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
b)
alle situazioni anormali prevedibili;
c)
alle conclusioni da trarre dall’esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.
Si richiama l’attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell’ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.
3. Le informazioni e le istruzioni per l’uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:104:oj#art-8