Art. 3
Obblighi generali
In vigore dal 16 set 2009
Obblighi generali
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso di dette attrezzature di lavoro.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.
Storico versioni
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