Art. 24
Organismo d’indennizzo
In vigore dal 16 set 2009
Organismo d’indennizzo
1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d’indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all’, paragrafo 1.
Dette persone lese possono presentare all’organismo d’indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d’indennizzo:
a)
nel caso in cui l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d’indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o
b)
nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa conformemente all’, paragrafo 1; in questo caso le persone lese non possono presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno presentato tale richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Le persone lese non possono tuttavia presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno intrapreso un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione.
L’organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data in cui la persona lesa notifica a esso la richiesta d’indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta.
L’organismo di indennizzo informa immediatamente:
a)
l’impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b)
l’organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c)
la persona che ha causato il sinistro, se nota;
del fatto che ha ricevuto una richiesta d’indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.
Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l’indennizzo a opera di tale organismo come sussidiario o meno e al loro diritto di disciplinare la liquidazione dei sinistri tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l’organismo subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare che la persona lesa dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
2. L’organismo d’indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell’organismo d’indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.
Quest’ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest’ultima per il danno subito.
Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.
3. Il presente articolo ha effetto:
a)
dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
b)
a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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