Art. 2

In vigore dal 16 set 2009
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società di cui all’ concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: a) l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato; b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società; c) dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata; d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo: i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente; ii) partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società; e) almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto; f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 78/660/CEE (6), 83/349/CEE (7), 86/635/CEE (8) e 91/674/CEE (9); g) ogni trasferimento della sede sociale; h) lo scioglimento della società; i) la sentenza che dichiara la nullità della società; j) la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto; k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici.
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