Art. 13

In vigore dal 16 set 2009
1.   L’opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall’. L’opposizione di terzo, quando prevista dalla legge nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia. 2.   La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento. 3.   La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione. 4.   La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci. 5.   I possessori di quote o di azioni sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.
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