Art. 25

Recepimento

In vigore dal 14 set 2009
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. In deroga al primo comma, gli Stati membri che non aderiscono all’AIE entro il 31 dicembre 2012 e che coprono il loro consumo interno di prodotti petroliferi interamente con le importazioni, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Fino a che non hanno messo in vigore dette misure, tali Stati membri mantengono le scorte di petrolio corrispondenti a 81 giorni di importazioni giornaliere medie nette. Quando gli Stati membri adottano misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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