Art. 21
Sanzioni
In vigore dal 14 set 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.
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