Art. 2

In vigore dal 17 ago 2009
1.   A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l’omologazione CE o vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva. 2.   A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri rifiutano, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, l’omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.
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