Art. 1

In vigore dal 14 ago 2009
La direttiva 2001/112/CE è così modificata: 1. (non riguarda la versione IT); 2. all’allegato I, parte I (Definizioni), paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All’allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato»; 3. è aggiunto l’allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.
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