Art. 1
In vigore dal 14 ago 2009
La direttiva 2001/112/CE è così modificata:
1.
(non riguarda la versione IT);
2.
all’allegato I, parte I (Definizioni), paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All’allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato»;
3.
è aggiunto l’allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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